Il DM 236/89 definisce regole, misure e standard di progettazione nel campo dell’edilizia residenziale (privata e pubblica).
Vediamo nei dettagli tutte le prescrizioni che nuovi edifici o ristrutturazioni devono, tassativamente, rispettare, anche se le norme Ue prevedono altre possibilità.

Nel timore di subire controlli e accertamenti molte imprese purtroppo si astengono dall'installare impianti elevatori perché le soluzioni tecniche non rispettano la normativa vigente, anche se a livello europeo sarebbero invece compatibili.

Il problema, che ormai interessa molti condomìni, soprattutto in zone centrali, è segnalato da Anacam, l’associazione delle aziende di costruzione e manutenzione ascensori.

Le piattaforme elevatrici e i servoscala sono apparecchi di sollevamento sempre più utilizzati, adatti al superamento delle barriere architettoniche, in particolare negli edifici esistenti privi di ascensore o dove vi è necessità di superare dislivelli limitati.

La loro installazione, come intervento “trainato”, beneficia del superbonus e, al di fuori del 110% possono usufruire del 50 per cento. L’Iva è al 4 per cento. Ma l’agenzia delle Entrate ha chiarito che devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel Dm 236/89.

«Tutto ciò - spiega il vice presidente Pietro Mosanghini, se da una parte ha consentito l’accesso al superbonus anche di questi importanti impianti, ha di contro evidenziato disallineamenti fra il Dm 236/89 e le vigenti normative di settore - derivanti peraltro da direttive europee - creando così difficoltà nella corretta individuazione delle caratteristiche tecniche e gli impianti idonei».

L’Agenzia, insomma, segnalano gli operatori (ma anche molti Comuni nel rilasciare i permessi) si basa solo sul Dm 236/89, non considerando idonei gli impianti che rispondono ai requisiti dettati dalle successive norme tecniche Ue (peraltro self executing). «Elevatori per disabili, piattaforme elevatrici e montascale, che iniziarono ad avere una certa diffusione nei primi anni Ottanta - spiega Mosanghini - risentono così ancora oggi di vincoli tecnici e di prodotto fissati oltre trent’anni fa, nonostante la tecnologia si sia evoluta». Per esempio, l’articolo 4 del Dm 236/89 dice che i servoscala e le piattaforme elevatrici consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13. Ma le dimensioni minime, la corsa degli impianti e la relativa velocità sono elementi oggi superati nella certificazione Ue alle direttive europee. «E anche nella direttiva Macchine 2006/42/Ce, cui fanno capo le normative tecniche Uni En 81 che garantiscono un maggior livello di sicurezza e funzionalità, al passo con l’evoluzione della tecnologia», conclude Mosanghini.

Gli elevatori per disabili permettono di superare le  barriere architettoniche, ostacoli fisici che limitano o rendono difficoltosi gli spostamenti, la mobilità o la fruizione di parti, attrezzature e servizi, specialmente da parte di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.

Il mancato riconoscimento ufficiale delle nuove norme da parte delle Entrate rende pericoloso applicare bonus e superbonus a queste soluzioni tecniche e anche per l’Iva agevolata stanno fioccando accertamenti.

Eppure, nello stesso Dm 236/89 c’è un esplicito rinvio alle norme tecniche successive.

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