Come si ripartiscono le spese dell’ascensore nel condominio

Le liti condominiali si sa sono all'ordine del giorno e le spese dell'ascensore di condominio spesso sono causa di dissapori.

In linea generale le spese per l'ascensore condominiale - che sia il mantenimento o la sostituzione - è a carico dei proprietari degli appartamenti che ne fanno utilizzo.

L'articolo 1124 del Codice Civile stabilisce la normativa che riguarda scale condominiali e ascensore condominiale. Di fatto, l'utilizzo dell'ascensore è equiparato all'utilizzo delle scale quindi è più facile per certi aspetti capire e ricordare le caratteristiche generali riguardanti pulizia, utilizzo, ecc.

Tornando alle spese delll'ascensore i parametri fondamentali per valutarne le spese sono due:

  • il valore della singola unità abitativa
  • il piano di utilizzo

Più alto è il piano più la percentuale di spesa si alza, ma essendo vincolata anche al valore dell'immobile non è detto che chi abita al quinto piano, paghi di più di chi abita al primo.
Ad esempio chi abita all'ultimo piano pagherà una quota maggiore riguardo l’usura dell’ascensore, però il costo complessivo finale comprenderà la quota calcolata in base alle tabelle millesimali, che servono per valutare la metratura dell’appartamento.

Ascensore preesistente o installato successivamente?

L'installazione di un nuovo ascensore in un edificio che ne è sprovvisto determina delle differrenze dal punto di vista della proprietà e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Se l'ascensore è stato installato durante la costruzione dell’immobile è di proprietà di tutti i condomini e non è possibile ad esempio acquistare un appartamento disgiunto dal pagamento dell'ascensore, la proprietà delle parti comuni è infatti irrinunciabile.

Se invece l'ascensore viene installato successivamente è di proprietà esclusiva dei condomini che hanno contribuito alla spesa per la sua messa in opera.

Facciamo un esempio pratico: l'assemblea di condominia delibera con maggioranza qualificata la realizzazione di un ascensore, i condomini che non sono d'accordo non pagheranno le spese di installazione e manutenzione ma non potranno utilizzare l'ascensore.

Proprietari e Affittuari: chi deve pagare l’ascensore?

Quando si affitta un immobile alcuni costi sono a carico del locatore e altri a carico del locatario: i dettagli normativi sono presenti nell’articolo 1576 del Codice Civile e nella Legge 392/78, nello specifico nell’articolo 9.
Il primo articolo specifica che durante la locazione è il locatore ad occuparsi delle riparazioni e degli interventi straordinari, mentre la piccola manutenzione sarà a carico del conduttore.

Ad esempio pulizia, elettricità e manutenzione ordinaria - sono a carico del locatario. Quindi, se affittassimo un appartamento all’ultimo piano di un edificio munito di ascensore condominiale, dovremmo pagare una quota derivata dalla manutenzione e dalla pulizia.

Chi non vuole l'ascensore lo deve pagare comunque?

Questo significa che anche chi vive - proprietario o affittuario - al piano terra o al piano rialzato non è esentato dal pagamento della quota per l'ascensore condominiale.

Questo sia per quanto riguarda i conduttori che i locatori, ma nel caso di manutenzione straordinaria a chi spetta la spesa?

Manutenzione straordinaria dell'ascensore: a chi spetta?

Se invece si verificasse un guasto tecnico improvviso, se fosse necessaria manutenzione straordinaria o se servisse la sostituzione di un componente dell'ascensore, queste spese sarebbero in carico al proprietario dell'immobile.
Al proprietario dell’immobile spettano tutte le spese straordinarie che  riguardano guasti, ammodernamento e rispetto della normativa vigente.
Infatti, se si dovesse modificare o installare qualcosa per poter modernizzare e portare a norma l’ascensore, non pagherà mai per legge il conduttore.

Chi vive al primo piano deve pagare l'ascensore?

Questa domanda ricorre molto spesso soprattutto da parte di locatari che non conoscono bene la normativa vigente: sia che io sia un conduttore o un locatario, se vivo in un appartamento al piano terra o primo piano devo pagare le spese dell’ascensore?

La risposta, come abbiamo già detto, è assolutamente sì.

Ovviamente la ripartizione della spesa riguardante il piano sarà minima poiché terrà conto di un’usura minima, l’altra quota - la quale sarà ripartita in base ai metri quadri dell’immobile - avrà entità diversa a seconda della grandezza e del valore dell'appartamento.

La legge prevede infatti che anche coloro che abita al piano terra possano utilizzare l’ascensore per poter accedere a vani cantina, soffitte o magari o per fare visita ad inquilini dei piani più alti.
Per questa ragione si paga il minimo della quota.

C'è la possibilità per chi abita al piano terra di non  pagare l’ascensore?

La possibilità di non pagare totalmente le spese per l'ascensore condominiale è puramente una ipotesi legale,  ma se l'unanimità dei condomini approva tale soluzione nel regolamento di condominio, teoricamente tale soluzione si può attuare.

Chi può opporsi all'installazione di un ascensore?

Sono pochissimi i casi in cui un condomino può opporsi all'installazione di un ascensore anche perché l'ascensore è considerato una miglioria per l'intero stabile, tanto che è obbligatorio per tutte le nuove costruzioni.

Però ci si può oppore se la sua installazione metta in pericolo la sicurezza e la stabilità dell’edificio; se l’aggiunta dell’ascensore rovina il decoro architettonico e se limita o impedisce totalmente il godimento della parte comune - ovvero il pianerottolo - anche per un solo condomino.
In tutti questi casi, si può presentare l’impugnazione della delibera amministrativa al Tribunale.
Nei seguenti casi, comunque sarà del tutto inutile presentarla poiché non verrà accettata:

  • l’installazione limita una parte comune irrilevante e che quindi non deficita il godimento del condomino nell’utilizzo del pianerottolo
  • l’ascensore condominiale viene installato come soluzione alle barriere architettoniche perché nell’edificio sono presenti persone con disabilità motoria.

RIcordiamo comunque che se durante un’assemblea si effettuasse una delibera all’unanimità in cui i condomini concordassero che solo gli interessati paghino l’ascensore e ne usufruiscano, si potrà installarne uno munito di chiave. In questo modo solo i condomini che detengono le chiavi potranno usufruirne e solo loro o i loro conduttori ne pagheranno le spese, mentre gli altri inquilini e/o condomini ne saranno assolti. Sempre che non sia presente un disabile e si rientri, quindi, nella casistica dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

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