Le barriere architettoniche sono gli ostacoli che impediscono o limitano la mobilità e l’accessibilità delle persone con disabilità o ridotta capacità motoria negli edifici e negli spazi pubblici. Si tratta di una problematica che riguarda milioni di cittadini italiani, che hanno il diritto di vivere in ambienti adeguati alle loro esigenze e di partecipare alla vita sociale e culturale del paese.

Per favorire la rimozione e il superamento delle barriere architettoniche, lo Stato ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per i contribuenti che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati a questo scopo. Si tratta del cosiddetto bonus barriere architettoniche, che consiste in una detrazione Irpef del 75% sulle spese sostenute, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Bonus barriere architettoniche prorogato a tutto il 2025

Il bonus barriere architettoniche è stato introdotto nel 2022 con la legge di bilancio e inizialmente era previsto solo per quell’anno. Tuttavia, vista l’importanza e l’utilità della misura, è stato prorogato più volte fino al 31 dicembre 2025, data entro la quale è possibile usufruire dell’agevolazione.

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere al bonus barriere architettoniche? Quali sono i lavori ammessi e i limiti di spesa? Quali sono le alternative alla detrazione in dichiarazione? E quali sono le opportunità offerte dal superbonus 110% per gli interventi trainati? Vediamo di rispondere a queste domande in modo semplice e chiaro.

Requisiti e modalità per accedere al bonus barriere architettoniche

Il bonus barriere architettoniche spetta ai contribuenti che sostengono spese per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, sia condominiali che singoli. L’agevolazione si applica anche agli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Per poter beneficiare del bonus, è necessario che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, che stabilisce le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

Inoltre, è indispensabile che le spese siano sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e che siano documentate da fatture o ricevute fiscali, nonché da bonifici bancari o postali che riportino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato e l’indicazione che si tratta di interventi per la rimozione delle barriere architettoniche.

Per fruire del bonus, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute e il relativo importo della detrazione, allegando la copia della documentazione comprovante le spese e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, il contribuente può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Lo sconto in fattura consiste nella possibilità di pagare al fornitore delle opere una somma inferiore al corrispettivo dovuto, pari all’importo della detrazione spettante, a condizione che il fornitore recuperi il credito d’imposta in compensazione. La cessione del credito consiste nella possibilità di trasferire il credito d’imposta a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che lo utilizzano in compensazione.

Lavori ammessi e limiti di spesa

Il bonus barriere architettoniche si applica a una vasta gamma di lavori che hanno lo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che impediscono o limitano la mobilità e l’accessibilità delle persone con disabilità o ridotta capacità motoria. Tra questi, si possono citare a titolo esemplificativo:

la realizzazione di ascensori, montacarichi, elevatori o altri impianti di sollevamento per persone o cose, anche esterni all’abitazione;
la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle norme tecniche vigenti;
la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave;
la ristrutturazione o l’adeguamento di servizi igienici, cucine e altri ambienti, al fine di renderli accessibili e fruibili;
la sostituzione di porte, finestre e altri serramenti, al fine di facilitare il passaggio e l’apertura;
la realizzazione di percorsi tattili o sonori per le persone con disabilità visiva;
la realizzazione di rampe di accesso, pedane, passerelle, scale mobili o altri dispositivi per superare i dislivelli.

COme si calcola la detrazione del 75%

La detrazione del 75% si calcola su un importo massimo di spesa che varia a seconda della tipologia dell’edificio su cui si interviene. In particolare, i limiti di spesa sono i seguenti:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Esempio di detrazione del 75%

La detrazione del 75% si calcola applicando la percentuale di sconto all’importo delle spese sostenute per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ciascuna tipologia di edificio. Ad esempio, se si effettua un intervento di installazione di un ascensore in un edificio unifamiliare, e si sostiene una spesa di 40.000 euro, la detrazione spettante sarà pari a 40.000 x 0,75 = 30.000 euro. Questa somma si potrà ripartire in cinque quote annuali di pari importo, pari a 30.000 / 5 = 6.000 euro ciascuna. Questo significa che, per cinque anni, il contribuente potrà ridurre il proprio reddito imponibile di 6.000 euro, con un risparmio fiscale pari alla propria aliquota Irpef.

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